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ANALISI CRITICAsul Disegno Di Legge 2733 sulle persone "transgenere" presentato da Vladimir Luxuria senza nessun tipo di contatto e lavoro in comune con le associazioni transgender.
Il ddl Luxuria e' debole a partire dalla sua relazione introduttiva, dalla quale non si deduce esattamente l'obiettivo, poiche' il testo pare contraddire quello che sarebbe (o per lo meno dovrebbe essere) l'obiettivo primario, ovvero consentire alle persone trans di rettificare gli atti dello stato civile a prescindere dall'intervento chirurgico di riassegnazione dei genitali.
L'articolo 1 e' contraddittorio: laddove infatti si dice che la persona "transgenere" e' quella in cui siano assenti patologie psichiatriche che determinino l'incapacita' di intendere e di volere, al comma 2(a) la stessa persona transgenere e' definita sulla base di una condizione psichiatrica, come indicato nel comma 2(b).
Nemmeno la legge 164, che e' stata criticata per aver indotto ad una eccessiva medicalizzazione, aveva, quanto meno nel testo, adottato una definizione psichiatrica delle persone trans.
L'articolo 5 definisce una Commissione nazionale che pare essere una istituzione dalle competenze poco chiare, se non di natura burocratica (nomina dei presidenti delle Commissioni regionali).
Le competenze sostanziali sono attribuite alle commissioni regionali alle quali sono attribuite tutte le funzioni sulla determinazione delle fasi dell'iter di transizione.
Non sono chiare le modalita' di funzionamento delle commissioni regionali: la legge stabilisce soltanto che ogni persona in fase di transizione dovrebbe rivolgersi presso la Commissione con sede nel capoluogo di regione di residenza per ogni aspetto della fase di transizione che comporti interventi chirurgici o terapie mediche (anziche' facilitare la decentralizzazione dell'assistenza sanitaria, quanto meno per quanto riguarda la prescrizione delle terapie ormonali).
Il comma 2 e' particolarmente anomalo: fa riferimento a due interventi di chirurgia, di cui uno, la rinoplastica, di indiscutibile natura estetica non connesso al genere (il naso non costituisce un carattere sessuale secondario), mentre non menziona una serie di interventi ben piu' importanti (una nota anedottica: e' curioso che il ddl indichi specificamente i due interventi chirurgici a cui la prima firmataria del ddl si e' sottoposta).
L'articolo 7 disciplina la rettificazione degli atti dello stato civile in forza di sentenza del giudice di pace. La legge non chiarisce le modalita' della decisione, non specifica se il giudice possa o debba disporre la perizia e, soprattutto, non determina se la rettificazione possa essere effettuata indipendentemente dalla riassegnazione chirurgica dei genitali.
In altri termini non chiarisce un punto centrale su cui la legge 164 era ambigua ed aveva indotto ad una interpretazione restrittiva della stessa.
Questo ddl e' ugualmente ambiguo ed anzi, parrebbe propendere per una lettura opposta: paradossalmente i giudici, cui spetta la decisione ultima in materia di rettificazione, potrebbero riferirsi alla giurisprudenza consolidata per mantenere lo status quo.
Non e' inoltre chiaro quale sia il ruolo del certificato di pieno riconoscimento di genere ed i criteri per il suo rilascio se la decisione della rettificazione degli atti dello stato civile e' delegata al giudice.
Su questo aspetto la legge e' assolutamente confusa.
L'articolo 8 e' anomalo: la rettificazione di cui all'articolo 7 e' di per se' la rettificazione del genere.
Il significato del comma 1 dell'articolo 8 e' pertanto incomprensibile, salvo lasciar intendere che la sentenza di rettificazione non determinerebbe anche il nuovo nome (sarebbe apparentemente necessario un secondo procedimento amministrativo, da stabilirsi ai sensi del comma 2, inducendo ad un procedimento in due fasi, che e' stato duramente avversato nei 25 anni di applicazione della legge 164).
L'articolo 12 introduce un'altro elemento regressivo rispetto alla pratica attuale: laddove infatti molte persone trans si sono battute per evitare lo scioglimento ex officio, per affermare un principio importante di autodeterminazione per cui comunque l'iniziativa dello scioglimento, ancorche' obbligatorio, debba essere assunta dalla parte interessata, la scelta della parola "produrre" pare indicare l'opposto.
Se gli articoli 15-19 e 21 paiono superflui, l'articolo 22 pone problemi significativi, e non risolve il problema delle persone trans nella fase di transizione: laddove infatti, sarebbe opportuno prevedere la rettificazione degli atti dello stato civile nella fase di transizione proprio per evitare che l'identita' di genere della persona sia costantemente esibita, la legge prevede che la persona debba esibire la propria "tessera di transizione" per avere diritto al riconoscimento della propria identita'.
Cio' parrebbe comportare altresi che la persona che non si sottoponga ad intervento di riassegnazione (che a quanto pare e' l'elemento che determina la possibilita' di rettificazione degli atti dello stato civile), dovra' fare uso della tessera per tutta la durata della sua vita.
L'articolo 25 e' generico e non pr evede misure effettive per combattere la discriminazione basata sull'identita' di genere.










